Cittadinanza attiva o delega dell'amministrazione? Il caso dei veicoli abbandonati

Il sindaco di Adria, Massimo Barbujani, invita spesso i cittadini a collaborare per mantenere la città pulita, rispettando le regole per la raccolta dei rifiuti e curando il decoro urbano del centro storico e dei quartieri. Un invito che condividiamo: ottimo, a questo proposito, l'articolo di Marco Doati "Cittadinanza attiva o delega dell'amministrazione? Il delicato equilibrio per la cura di Adria" (leggilo qui).

Come Legambiente abbiamo organizzato tante iniziative di pulizia e sensibilizzazione, e continueremo a farlo. Ma c'è un punto che vogliamo chiarire, perché genera spesso confusione: ci sono cose che i volontari non possono fare, non per mancanza di buona volontà, ma perché la legge non lo consente.

I limiti del volontariato

I volontari non sono manovalanza gratuita, e non hanno la forma giuridica per intervenire in situazioni che la legge affida a personale di altri enti, dotato di risorse, mezzi e preparazione specifica. Ricordiamo inoltre che i volontari delle associazioni sono soggetti allo stesso D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) che vale per tutti i lavoratori, con tanto di sanzioni amministrative e penali in caso di violazioni.

Possiamo raccogliere una lattina abbandonata a bordo strada. Ma se l'oggetto è più ingombrante — un frigorifero, ad esempio, magari finito giù per un argine — il volontario può trovarsi nell'impossibilità sia fisica sia legata alla sicurezza di intervenire.

A quel punto l'unica strada percorribile è la segnalazione alle autorità competenti, nella speranza che dispongano delle risorse materiali e umane per attivarsi. 

Ai sensi dell'articolo 256 del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/2006), la legge italiana punisce chiunque effettui una raccolta, un trasporto, un recupero o uno smaltimento di rifiuti senza le autorizzazioni prescritte, sia che si tratti di un'impresa sia che si tratti di un privato. Non sono rari gli accertamenti — anche della Guardia di Finanza con l'ausilio dell'elicottero — che hanno portato all'individuazione di vere e proprie "discariche abusive", con conseguenti sequestri, sanzioni e denunce.

Il caso dei veicoli fuori uso

Su questo stesso blog abbiamo già segnalato in passato alcune situazioni relative a veicoli abbandonati. Non è un dettaglio da poco: un veicolo fuori uso si configura spesso come rifiuto speciale pericoloso, e questo mette sia il proprietario/conduttore del terreno su cui si trova sia il proprietario del mezzo nella stessa posizione di chi abbandona rifiuti, con le medesime conseguenze sanzionatorie, amministrative e penali.

La base normativa è chiara. L'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 209/2003 definisce "veicolo fuori uso" quello di cui il detentore si disfi, o abbia l'obbligo di disfarsi — indipendentemente dal fatto che sia ancora targato. 

Lo ha confermato più volte anche la Corte di Cassazione (tra le altre, sentenza n. 11030/2015): un veicolo dismesso diventa rifiuto già dal momento in cui il proprietario se ne disfa, a prescindere dal fatto che sia ancora targato, e assume la natura di rifiuto pericoloso proprio quando non è stato bonificato. Questo significa, in concreto, che abbandonare un veicolo fuori uso non bonificato non è una semplice infrazione amministrativa, ma può integrare il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. b) del Testo Unico Ambiente.

Un volontario, ovviamente, non può presentarsi con un sacco nero e smontare un veicolo abbandonato. Può però segnalarlo alle autorità competenti, che dovrebbero intervenire per garantire il rispetto delle norme e la tutela dell'ambiente. Non è un problema solo di Adria o del Polesine: è diffuso in tutta Italia, per svariati motivi — non ultimo un ostacolo burocratico che, fino a pochi mesi fa, rendeva quasi impossibile intervenire.

Cosa cambia con la Legge 14/2026

Fino a poco tempo fa, uno dei principali ostacoli alla rimozione dei veicoli abbandonati era il fermo amministrativo: se il mezzo ne era gravato, spesso per debiti del proprietario, restava bloccato, senza poter essere radiato dal PRA né avviato alla demolizione. Il risultato erano carcasse abbandonate per anni su strade, argini e terreni.

La Legge 26 gennaio 2026, n. 14 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2026, in vigore dal 20 febbraio 2026) interviene proprio su questo, modificando il D.Lgs. 209/2003: il fermo amministrativo non può più essere usato come barriera per impedire la demolizione e la cancellazione dal PRA di un veicolo, in tutti i casi in cui è definibile "fuori uso".

La norma introduce un percorso chiaro:

  1. l'ente competente (Comune, Città metropolitana, Provincia o ente proprietario della strada) attesta l'inutilizzabilità del veicolo;
  2. informa il proprietario entro 7 giorni;
  3. il proprietario ha 60 giorni per opporsi;
  4. scaduto il termine senza opposizioni, si procede a rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA.

A Milano, Verona, Bologna le amministrazioni hanno già predisposto moduli appositi per richiedere l'attestazione di inutilizzabilità, condizione necessaria per procedere alla rottamazione. La verifica dello stato di "fuori uso" può essere effettuata dalla polizia locale, che invia una comunicazione al proprietario risultante dal PRA.

Secondo l'ACI, in Italia ci sono circa 3,6 milioni di veicoli gravati da fermo amministrativo, molti dei quali in stato di abbandono o di elevata obsolescenza. La rottamazione di questi mezzi non solo libera spazio pubblico, ma contribuisce al decoro urbano e alla riduzione dei rifiuti speciali abbandonati sul territorio.


Una richiesta all'amministrazione

Se davvero si vuole costruire quella "cura condivisa" della città richiamata dal sindaco, il sostegno non può essere a senso unico. Va benissimo patrocinare una serata motori, con il suo fascino un po' nostalgico fatto di doppi carburatori, odore di benzina e rombo di scarichi: fa parte della storia locale e ha il suo pubblico. Ma lo stesso livello di attenzione — in termini di risorse, personale e continuità — ci aspetteremmo fosse riservato a chi lavora ogni giorno per liberare argini e periferie dai rifiuti abbandonati, e a chi prova a immaginare come si sposterà la città nei prossimi decenni.

Perché mentre celebriamo i motori del passato, la mobilità urbana sta già cambiando: pedonalizzazioni, piste ciclabili strutturate, trasporto pubblico elettrico, condivisione dei mezzi, limitazione del traffico nei centri storici. Sono le direzioni indicate dalle politiche europee e dalla pianificazione della mobilità sostenibile (PUMS), non un'opinione di parte. I doppi carburatori sono ormai, a tutti gli effetti, reperti archeologici: bellissimi da ricordare, ma non un modello su cui costruire il futuro della mobilità cittadina. Un'amministrazione che guarda avanti dovrebbe saper tenere insieme la memoria e la transizione, senza che la prima assorba risorse e attenzione a scapito della seconda.


Il punto per noi

Torniamo alla domanda iniziale: cittadinanza attiva o delega dell'amministrazione? La risposta, crediamo, non è un aut-aut. I cittadini e le associazioni possono e devono fare la loro parte — pulizia dei piccoli abbandoni, sensibilizzazione, monitoraggio del territorio, segnalazione tempestiva. Ma per tutto ciò che richiede mezzi, competenze e poteri specifici — come la rimozione di un veicolo fuori uso — la responsabilità resta in capo agli enti pubblici. La novità della Legge 14/2026 toglie loro un alibi burocratico non da poco: da oggi, il fermo amministrativo non può più essere la scusa per lasciare un rottame ad ammorbare un argine per anni. Chissà se la segnalazione inoltrata tramite PEC ancora il 30 aprile 2025 può ora trovare riscontro...

Da parte di un'amministrazione comunale, oltre al sostegno di una gradita "serata motori" mi aspetterei anche il sostegno a questa attività. Ed anche un po' di attenzione alla mobilità sostenibile... o a quello che ci riserverà la mobilità urbana nel futuro.

Continueremo a segnalare, come sempre. Ma ora la palla passa, più che mai, a chi ha il compito e gli strumenti per agire.

Adria


Rovigo

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