Veicoli fuori uso - breve guida per i cittadini


In questa sede si vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei “veicoli fuori uso” cioè i veicoli giunti al termine del loro ciclo di vita ed informare sui possibili rischi legati ad un non corretto smaltimento fornendo alcuni riferimenti normativi.

Introduzione


Auto potenti, auto luccicanti, auto elettriche, auto rombanti, auto fatiscenti… Siamo talmente abituati a vederle attorno a noi che non facciamo caso quando, ormai fuori uso, sono abbandonate e rappresentano un problema non di poco conto dal punto di vista ambientale, del decoro, dell’economia, del rispetto della legge, insomma un chiaro segnale di degrado del territorio. D’altra parte, come ogni altro bene di consumo, anche le automobili giungono a fine vita, sia perché non più funzionanti, sia perché si decide di cambiarle con altre nuove. È così che, a un certo punto, i veicoli a motore perdono lo status di "beni" e, acquisendo quello di "rifiuti", devono essere smaltiti in appositi centri autorizzati.

Ogni anno in Italia i veicoli fuori uso generano circa 1 milione di tonnellate di rifiuti (rottami ferrosi e metallici, marmitte, vetri, plastiche, batterie, ecc.). Da questo flusso di rifiuti l’82,6% viene trattato in maniera ecocompatibile attraverso operazioni di reimpiego e di riciclaggio. Si tratta di una percentuale molto inferiore rispetto a quella degli altri grandi Paesi dell’Unione Europea. Come mostra infatti la tabella, l’Italia si colloca all’ultimo posto nella graduatoria dei maggiori Paesi UE per tasso di recupero dei veicoli fuori uso.



Tasso di reimpiego e recupero complessivo dei veicoli fuori uso nei maggiori Paesi UE

Paese

Tasso di recupero

Germania

98,0%

Francia

94,8%

Spagna

93,4%

Regno Unito

92,2%

Italia

82,6%

Fonte: elaborazione Osservatorio Autopromotec su dati Eurostat 2016



Il proprietario che desideri disfarsi di un veicolo deve rivolgersi ad un centro autorizzato di demolizione o smaltimento o ad un intermediario autorizzato (ad esempio la concessionaria presso la quale viene acquistato il nuovo veicolo). Ci sono dei casi in cui però ciò non avviene ed il veicolo (o quello che ne rimane) è abbandonato a se stesso. In tal caso diventa un rifiuto speciale pericoloso (ci sono componenti, quali accumulatori, oli esausti, filtro-olio, liquidi refrigeranti, carburanti, contenitori combustibili gassosi, fluidi refrigeranti nei condizionatori, airbag, lampade, sistemi di navigazione e display) e la non corretta gestione può implicare conseguenze anche penali oltre che pesanti sanzioni amministrative sia per il proprietario del mezzo che dell’area.

Fino a circa quindici anni fa era possibile “rottamare” solo le targhe senza demolire fisicamente il veicolo: questo veniva radiato dal PRA, Pubblico Registro Automobilistico e lo si poteva tenere ed usare esclusivamente nelle proprietà private, come spesso capitava in alcune aziende agricole. Oggi questa prassi non è più consentita ed è sanzionata.

È compito delle forze dell’ordine applicare le varie leggi e procedure a seconda del tipo di veicolo, della presenza o meno di targhe, dello stato di conservazione e del suo rinvenimento su suolo pubblico o privato, del fatto che il proprietario sia rintracciabile o meno.

Dovere dei cittadini è quello di fare la segnalazione agli uffici competenti (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia) sia che il veicolo si trovi su suolo pubblico che su suolo privato.

Un piccolo inciso a tal proposito: aree ad “uso pubblico" coincidono con la definizione di strada, sia pubblica che privata, destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art. 2 del Codice della Strada. L'area ad “uso pubblico” è pertanto qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale, come lo sono anche ad esempio i parcheggi dei condomini e dei centri commerciali.

Come fare a riconoscere un veicolo “abbandonato o fuori uso” e quindi procedere giustamente con la segnalazione agli organi competenti?

La risposta è molto articolata e fa riferimento a diverse normative, pertanto, per il momento, accontentiamoci di questa definizione: un veicolo abbandonato, per essere definito tale, deve soddisfare almeno una di queste caratteristiche:
  • deve essere senza targa
  • deve essere inutilizzabile
  • deve creare intralcio in un’area pubblica
Anche i veicoli senza assicurazione (o con la polizza scaduta) entrano a far parte di questa categoria: l’art. 193 del Codice della Strada stabilisce infatti che “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396”

Entrando nel dettaglio normativo, la legge chiarisce quando un veicolo è da considerarsi “abbandonato” (DM 460/1999), quando è da considerarsi “fuori uso” (art. 3, comma 2, D. Lgs. 209/2003) e quando è un “rifiuto” (art. 183 comma 1, lett. a, D.Lgs. 152/2006).

Riporto qui di seguito, per comodità di lettura, i riferimenti normativi appena citati.

Secondo il DM 460/1999 un un veicolo è considerato abbandonato quando risulta:

  1. Privo di targa/he o contrassegno;
  2. Privo di elementi strutturali e/o meccanici essenziali per la circolazione o per la conservazione.

A questo si aggiunge: la presenza del veicolo nello stesso posto da molto tempo; segnalazioni o informazioni assunte da diversi cittadini; presenza di sporcizia o erba sotto il veicolo; presenza di immondizia al suo interno.

Secondo il D.Lgs. 209/2003 art. 3, comma 2 si classifica fuori uso il veicolo:


a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;

b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;

c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

Secondo il D.Lgs. 152/2006 art. 183 comma 1, lett. a) si definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto ... di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Riassumendo...

Indipendentemente dal fatto che il veicolo si trovi in area pubblica o privata, per essere considerato “rifiuto”, deve risultare evidente lo stato di abbandono o una serie di elementi che esprimono la volontà di non usarlo più, elementi per cui il veicolo non può continuare a svolgere la funzione di circolare e trasportare. Il fatto che il veicolo possa essere ancora dotato di targhe ed iscritto al PRA è ininfluente ai fini della qualificazione come rifiuto. L’accertamento dello “status” di rifiuto è a carico delle forze dell’ordine. La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sull’argomento (n. 33789/2005; n. 2370/2009; n. 20424/2009; n. 27282/2004; n. 6667/2011).

Quando il veicolo non è un “rifiuto”

Non costituiscono rifiuti:
a) i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o penale poiché non possono considerarsi destinati all’abbandono sempre che lo stato di conservazione non trasformi i veicoli sequestrati in rifiuti inquinanti destinati obiettivamente all’abbandono, in modo da costituire una discarica con una situazione di degrado ambientale dell’area .
b) i veicoli d’epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati (rif. D.Lgs. 209/2003)

Quando il veicolo è un "rifiuto"

Appurato che sul veicolo rinvenuto non sia pendente denuncia di furto, (in tal caso la normativa ambientale arretra in funzione di quella penale), che lo stesso sia privo di targa (ma non necessariamente - vedi Cassazione 6667 del 20 dicembre 2011) e accertato lo stato di abbandono dello stesso (viste le sue compromesse condizioni) è possibile che si configuri l'ipotesi di “abbandono di rifiuti” ex art. 255 del d.lgs. n. 152/2006 (TUA - Testo Unico dell'Ambiente).

Il D.Lgs. 152/2006 introduce alcune precisazioni relative alla definizione di “veicolo fuori uso”; in particolare viene precisato che il veicolo fuori uso è “classificato rifiuto” e soggetto alla relativa disciplina, alle seguenti condizioni:

  •  con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso;
  •  con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione, deve rilasciare il relativo certificato di rottamazione al detentore;
  • nel caso di veicoli rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 460/99;
  • a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria;
  • in tutti i casi in cui il veicolo giacente in area privata risulta in evidente stato di abbandono (cfr. Cass. n. 40747/2013, n. 6667/2012, n. 22035/2010).

Come già detto ricordo che la giurisprudenza è intervenuta sulla possibilità di categorizzare la vettura abbandonata come "fuori uso" e quindi "rifiuto speciale", ritenendo che, oltre alla consegna delle targhe, sia necessario soffermarsi sullo stato dei veicoli, sulla volontà di abbandono da parte del proprietario (ovvero di non servirsene più) e sulla oggettiva inidoneità del mezzo a svolgere la sua funzione (ad es. perché privo di motore o altre parti indispensabili).

La Cassazione precisa che un veicolo dismesso può anche rappresentare un rifiuto speciale pericoloso quando, oltre ad essere fuori uso, contenga liquidi o altre componenti pericolose (Cass. n.. 29973/2011). A tal proposito non si ritiene che la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso necessiti di particolari accertamenti qualora risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose (Cass. n. 38949/2017).


Depositi di veicoli o parti


La giurisprudenza è unanimemente concorde nel ritenere che l'attività di raccolta di veicoli fuori uso, il deposito di parti di autovetture, motori, pneumatici fuori uso, batterie, ecc. costituisce attività di gestione di rifiuti, pertanto necessita di apposita autorizzazione, anche se finalizzata all’attività di autoriparatore o autocarrozzeria.

L’attività di raccolta e deposito di veicoli fuori uso in assenza della prescritta autorizzazione configura il reato di cui all’art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzato), comma 1, TUA. L’operatore di polizia, oltre gli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e ai rilievi del caso, dovrà sottoporre a sequestro la discarica.




Le sanzioni
per l’abbandono dei veicoli fuori uso

Le sanzioni per l’abbandono di veicoli fuori uso sono determinate dall’applicazione delle due distinte normative:
a) Il D. Lgs. n. 209/2003, per i veicoli rientranti nella categoria M1 e N1, oltre che per i tricicli Il detentore del veicolo che abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (p.m.r. euro 1666,6)
b) Il D. Lgs. n. 152/2006 per tutti gli altri veicoli non contemplati dal decreto di cui sopra.

Il detentore del veicolo che abbandona oppure che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato né ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro (p.m.r. 206,67 euro).

A differenza, però, di quella di cui al D. Lgs. n. 209/2003, che prevede solo sanzioni amministrative pecuniarie, nella disciplina sanzionatoria di cui al D. Lgs. n. 152/2006, l’abbandono dei veicoli fuori uso è sanzionato anche penalmente quando la condotta illecita è posta in essere dai titolari di imprese e dai responsabili di enti con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  



Sitografia


https://lexambiente.it/materie/rifiuti/

https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/Linee_guida_Veicoli_fuori_Uso_Fonte_APAT_20051.pdf


https://www.dl.camcom.it/script.aspx?PRISMABIN=1&objectid=fa70f002e2dd41d083a52b7e9b602734


http://www.asaps.it/downloads/files/attiv_polizia_presenza_veicoli_abbandonati.pdf


https://www.centrostudipromotor.it/veicoli-fuori-uso-italia-ultima-tra-i-maggiori-paesi-ue-per-tasso-di-recupero/


https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/end-life-vehicles_en


https://rivistagiuridica.aci.it/documento/i-veicoli-nellambiente.html

https://www.condominioweb.com/rimozione-del-veicolo-abbandonato-su-suolo-privato.17112

https://www.iconwheels.it/

https://www.sicurauto.it/news/codice-della-strada/auto-abbandonata-con-targa-rifiuto-pericoloso/

https://motori.quotidiano.net/comefare/nota-auto-abbandonata.htm

https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f/Procedura_veicoli_abbandonati.pdf

http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/prevenzione-sicurezza/sicurezza-stradale/veicoli-abbandonati/

https://www.automoto.it/guide/



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