Fotovoltaico Ex Deltalat, alcuni chiarimenti


Visto che la nostra chiara presa di posizione a favore dell’impianto fotovoltaico ex Deltalat ha suscitato stupore in più di qualcuno, mentre per noi del Circolo è stata la naturale conclusione di un percorso di studio ed analisi condiviso tra i soci, credo sia opportuno approfondire alcuni aspetti.

"Le energie rinnovabili sono decentrate e diffuse: ogni cittadino, ogni comunità sono chiamati a contribuire, sia come consumatori sia come produttori.

L’attuale transizione energetica verso le energie rinnovabili è afflitta da contraddizioni e opacità. Nella consapevolezza che essa non è solo desiderabile, ma anche ormai inevitabile, è doveroso mettere in luce queste contraddizioni, per renderla più trasparente, più democratica e quindi più sostenibile.

E’ pertanto rilevante non tanto valutare l’impatto dei nuovi impianti sul paesaggio, ma piuttosto valutare i nuovi paesaggi dell’energia sulla base della loro capacità di aumentare i valori ambientali, sociali ed economici.

Nella matassa intricata delle ragioni dell’opposizione allo sviluppo di nuovi impianti per la produzione di energie rinnovabili si riscontra spesso questa componente che potremmo definire “conservazionista”, inspirata ad un’idea di paesaggio immobile, in cui prevalgono gli aspetti estetico-visivi. Tuttavia, non solo i paesaggi per loro natura sono continuamente mutevoli, ma le stesse percezioni e i valori attribuiti sono diverse per i diversi attori territoriali coinvolti e soprattutto cambiano nel tempo. Possiamo quindi concordare con quegli studiosi che sostengono che dobbiamo imparare ad amare i nuovi paesaggi delle energie rinnovabili, che ci sembreranno sempre più accettabili e addirittura “belli” mano a mano che la nostra società avrà integrato tra i suoi valori anche quelli della sostenibilità che questi nuovi paesaggi esprimono” “Il paesaggio tra conflittualità e integrazione” Castiglioni ed altri - 2018 - pp 124 e ss


La realizzazione dell’impianto fotovoltaico ex Deltalat è soggetta a PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale): si tratta di uno strumento di semplificazione autorizzatoria che si propone l’obiettivo di raggruppare all’interno di un unico provvedimento i vari titoli autorizzativi necessari allo svolgimento di attività con potenziali impatti ambientali e, come dice il nome stesso, è di competenza regionale. 

Questo strumento offre ai soggetti interessati, progettisti, enti autorizzativi, pubbliche amministrazioni, ma anche semplici cittadini, una grossa comodità: nel sito della Regione Veneto, alla sezione progetti, è possibile consultare e scaricare tutti gli elaborati progettuali relativi ai vari procedimenti in essere.

Ora, nel caso specifico dell’impianto fotovoltaico Ex Deltalat (identificato con il numero 48), nel documento denominato A026 Deltalat-S07 rel. 1.0-Piano di ripristino.pdf (https://rdv.app.box.com/s/ysz0u4xr2ztfkgais34agxo8nynh1mri/file/908830910788), alla pagina 6, è riportata la seguente tabella:


Aree tutelate per legge individuate dall’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 - Presente




e nella tavola T02 foglio 06 di 25 sono riportati i vincoli paesaggistici, monumentali ed archeologici rilevabili sulla base della cartografia degli strumenti urbanistici adottati dal Comune di Adria, con le relative normative di riferimento (https://rdv.app.box.com/s/ysz0u4xr2ztfkgais34agxo8nynh1mri/file/908835808521). Si tratta:


art 51 - punto 2 N.T.A. Norme Tecniche di Attuazione, zona di rispetto stradale del PRG di Adria (https://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/48b90759-e0d0-431a-b182-db5b472119b8/NTA_aprile_2018.pdf)


art. 142 del D.Lgs. 42/2004 - ex “vincolo Galasso” - (qui l’autore del disegno ha fatto un refuso citando l’art.  52 anzichè il 142, come invece riportato correttamente nel testo di spiegazione e nella legenda) le fasce laterali dei corsi d’acqua per una profondità di mt 150 sono oggetto di vincolo ambientale e paesaggistico, in questa zona è vietato l'abbattimento di piante d’alto fusto e la costruzione di immobili. Qualsiasi intervento sugli immobili è subordinato al nulla osta della competente Sovrintendenza.


Sulla base di quanto sopra il progettista afferma che "l'intervento risulta coerente con le previsioni del piano". Nessun aspetto sui vincoli sfuggito all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, nessun tentativo di far credere quello che non è da parte dei progettisti, fin qui massima trasparenza.





La Sovrintendenza boccia il progetto adducendo le motivazioni che riporto anche qui di seguito per comodità di lettura. Il documento originale può essere scaricato al seguente link

https://rdv.app.box.com/s/ysz0u4xr2ztfkgais34agxo8nynh1mri/file/905739470543

"Visti gli elaborati di progetto, si rileva che le dimensioni dell’impianto sono tali da rendere inevitabili gli effetti negativi sulla percezione del contesto. L’organizzazione dell’impianto altera drasticamente l’assetto fondiario e la corretta percezione del paesaggio agrario, caratterizzato da un disegno dell’organizzazione fondiaria conseguente alle bonifiche e al fitto reticolo di corsi d’acqua, segnati dalla vegetazione ripariale. Il progetto non sembra rispettare tale andamento in quanto la disposizione dei pannelli è orientata in modo da favorire la massima efficienza energetica e, pertanto, non consente la leggibilità dei segni di paesaggio sottostanti, ponendosi su direttrici completamente avulse da quelle consolidate del paesaggio storico. Questo Ufficio, pur valutando per quanto possibile le blande opere di mitigazione proposte, ritiene incompatibili le previste trasformazioni del territorio. Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza esprime il proprio parere negativo. …… Si indirizza a valutare la riprogettazione dell’impianto escludendo le porzioni sottoposte a tutela paesaggistica dall’intervento in progetto e, eventualmente, progettando in tale area il mantenimento della struttura fondiaria e lo sviluppo di un’area estesa di mitigazione ambientale con l’uso di alberature autoctone.”


Sui consigli nulla da eccepire, sulle motivazioni che hanno portato al parere negativo ho l’impressione che chi l’ha scritto non abbia ben chiaro lo stato attuale dei luoghi...


Ma vediamo cosa dicono alcuni Tribunali Amministrativi Regionali in situazioni simili: In termini generali il TAR ricorda che secondo consolidati principi giurisprudenziali, l'autorizzazione paesaggistica e l’eventuale diniego della stessa devono essere congruamente motivati, esponendo le ragioni di effettiva compatibilità o incompatibilità delle opere da realizzare con gli specifici valori paesistici dei luoghi. Se è vero, infatti, che il paesaggio è un valore costituzionale primario, l’Autorità amministrativa deve operare un giudizio in concreto circa il rispetto, da parte dell'intervento progettato, delle esigenze connesse al bene tutelato. La determinazione dell’Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione non può, quindi, essere affidata a clausole di stile inidonee a dare conto dei concreti elementi di fatto e di diritto ostativi alla realizzazione dell’intervento, in quanto pregiudizievoli della tutela dell’interesse paesaggistico. Infatti il provvedimento amministrativo deve essere sorretto da un’adeguata motivazione e deve tener conto dello stato dei luoghi e dell’incidenza dell’impianto per esprimere un giudizio di compatibilità, o di incompatibilità delle opere che il privato richiede di realizzare. La giurisprudenza amministrativa richiede che il provvedimento di diniego indichi «i concreti elementi di fatto e di diritto ostativi alla realizzazione dell’intervento, in quanto pregiudizievoli alla tutela dell’interesse paesaggistico» Cons. Stato, sent. n. 2321 del 09.11.2016; Tar Milano sent. n. 1768 del 24.08.2017. «Le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti» – avvertono i giudici amministrativi Cons. Stato sent. n. 3696 del 09.06.2020 e n. 1201 del 23.03.2016. Non possono, cioè, ridursi a formule di stile e «non è sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica». Secondo le sentenze che abbiamo menzionato, se con la realizzazione dell’impianto manca una «compromissione dell’area protetta» il diniego di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è illegittimo. I giudici amministrativi ricordano che «la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici». Tutto ciò evidentemente incide sul giudizio di comparazione tra l’opera da autorizzare ed il quadro paesaggistico in cui si inserisce. Non basta, dunque, alla Soprintendenza rilevare nella motivazione del diniego che gli impianti fotovoltaici rappresentano un elemento di novità nel paesaggio preesistente. «posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile».

Sulla base di quanto esposto e di quanto riportato nell'articolo precedente la nostra posizione ci sembra ampiamente motivata e mi auguro condivisibile.

Tanto è dovuto per onestà intellettuale a chi ci invita “ad informarci prima di parlare”

Circolo Legambiente Adria - Delta del Po


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